IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e  in  particolare  l'articolo  1,
commi 180, 181, lettera c), 182 e 184; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative  e
correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 20 giugno 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2019; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modificazione all'articolo 1 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla  seguente:
«costituisce». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184 della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,
          reca: 
              «Art. 1. - 1. - 179 (omissis). 
              180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi al  fine  di  provvedere  al
          riordino, alla semplificazione e alla  codificazione  delle
          disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
          coordinamento con le  disposizioni  di  cui  alla  presente
          legge. 
              181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) - b) (omissis); 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                  4)    la    previsione    di     indicatori     per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                  5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                  6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto
          all'inclusione; 
                  7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione
          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i
          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
              182. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo
          parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte
          delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
              184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente
          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
          e correttive dei decreti medesimi.». 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
          «Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli
          studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1,  commi
          180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2017,  n.
          112, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   1   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1  (Principi  e  finalita').  -  1.  L'inclusione
          scolastica: 
                a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne  e  gli
          alunni,  le  studentesse  e  gli  studenti,   risponde   ai
          differenti  bisogni  educativi  e  si  realizza  attraverso
          strategie educative e didattiche finalizzate allo  sviluppo
          delle potenzialita' di ciascuno nel  rispetto  del  diritto
          all'autodeterminazione  e  all'accomodamento   ragionevole,
          nella prospettiva della migliore qualita' di vita; 
                b) si realizza nell'identita'  culturale,  educativa,
          progettuale,  nell'organizzazione  e  nel  curricolo  delle
          istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la  definizione
          e la condivisione  del  progetto  individuale  fra  scuole,
          famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul
          territorio; 
                c)  costituisce  impegno  fondamentale  di  tutte  le
          componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito
          degli specifici  ruoli  e  responsabilita',  concorrono  ad
          assicurare  il  successo  formativo  delle  bambine  e  dei
          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e
          degli studenti. 
              2. Il presente decreto promuove la partecipazione della
          famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento,  quali
          interlocutori  dei  processi  di  inclusione  scolastica  e
          sociale.».